Indennità di disoccupazione speciale edilizia

  • Che cos'è?

    AVVISO: Dal 1° maggio scorso l'assegno unico di disoccupazione E' STATO SOSTITUITO DALLA NASpI, richiedibile a scelta per un periodo transitorio fino al 30 dicembre 2016. Si segnala inoltre che dal 1 gennaio 2017 SARA' ABROGATO il trattamento di disoccupazione speciale dell'edilizia, che verrà sostituito definitivamente con la NASpI. La domanda di disoccupazione NASpI dovrà essere presentata all'Inps entro 68 giorni dalla data di licenziamento. L'Indennità di disoccupazione speciale edilizia sarà dunque concessa per gli eventi di licenziamento intervenuti entro il 30 dicembre 2016.

  • Chi lo può richiedere?

    I lavoratori dipendenti del settore dell'edilizia e i soci lavoratori di cooperative edili, che sono stati licenziati in seguito a:- cessazione attività aziendale;- ultimazione del cantiere o delle singole fasi di lavorazione;- riduzione di personale; - fallimento di aziende edili ed affini anche del settore artigiano.FONTE: http://www.inps.it

  • Modalità di richiesta?

    La domanda dve essere presentata personalmente dal disoccupato o tramite patronato alla sede Inps entro 2 anni dalla data del licenziamento. La domanda va compilata sul modello DS 21 e deve essere accompagnata dalla dichiarazione resa dall’ultimo datore di lavoro. Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, nei due anni precedenti la data del licenziamento, deve far valere:- almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali;- iscrizione nelle liste dei disoccupati.

  • Misura?

    Al lavoratore spetta un trattamento pari all'80% della retribuzione, pagato ogni mese dall'INPS. Qualora il lavoratore abbia titolo ad entrambi i trattamenti (trattamento speciale ed indennità ordinaria), finito il trattamento speciale (della durata di 90 giorni), il trattamento ordinario verrà così calcolato: -sulla base della retribuzione lorda percepita nei tre mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e viene corrisposto in misura percentuale rispetto a tale retribuzione. La percentuale spettante ai lavoratori che alla data del licenziamento abbiano superato i 50 anni di età è pari al: 60% per un massimo di 3 mesi; 50% per ulteriori 2 mesi; 40% per il periodo restante. Le stesse percentuali, ma sino ad un massimo di 5 mesi vengono applicate ai lavoratori che alla data del licenziamento non abbiano superato i 50 anni di età.