Indennità di disoccupazione agricola

  • Che cos'è?

    L'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. FONTE: http://www.inps.it

  • Chi lo può richiedere?

    L'indennità spetta a :operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti; operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro; piccoli coloni; compartecipanti familiari; piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

  • Modalità di richiesta?

    Per ottenere l'indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo può presentare la domanda online all'INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può presentare domanda tramite: Contact center al numero 803 164 (da fisso); enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. L'interessato dovrà indicare sulla domanda come dovrà avvenire il pagamento, se con accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.

  • Misura?

    L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo; le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.; quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo. L'indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.Agli operai agricoli a tempo indeterminato l'indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà. L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione.