Hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico rifiuti i soggetti che:a) effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi;b) raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi;c) svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;d) svolgono attività di commercio ed intermediazione senza detenzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi;e) producono rifiuti pericolosi;f) producono: 1) rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali; 2) rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti; 3) fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;g) producono rifiuti pericolosi derivanti da attività agricole con un volume di affari annuo superiore ad euro 8.000,00.
L'impresa deve compilare il frontespizio del registro e, ove necessario, provvedere alla numerazione delle pagine.
L'impresa deve presentare:- il modello L2 debitamente compilato (scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di competenza);- i registri già numerati e col retro del foglio barrato, se non utilizzato;- l'attestazione del versamento dei diritti di segreteria.L'utente riceverà una ricevuta di presentazione che dovrà essere esibita per il ritiro nel giorno concordato.
Il diritto di segreteria previsto per la vidimazione di ciascun registro è di 25 euro da versare sul conto corrente postale intestato alla Camera di Commercio competente. Non sono dovute la tassa di Concessione Governativa e l'imposta di bollo.
La vidimazione è effettuata entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta; la consegna è variabile.
Il Registro di carico e scarico deve esser conservato per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.