DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva

  • Chi lo può richiedere?

    Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. "requisiti regolarità"). Può essere richiesto dall'amministratore dell'impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari). Deve essere richiesto dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti; dagli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti; dallle SOA (Società Organismi Attestazione), in caso di appalti pubblici (anche gli appalti di servizi e forniture) in varie fasi della gara; per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione; per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell'inizio dei lavori; Per il rilascio dell' attestazione SOA; per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori; per l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.FONTE: http://www.inps.it.

  • Quali sono le condizioni per il rilascio?

    Parere positivo dei tre enti. Il DURC sarà negativo se anche uno solo dei tre enti dichiarerà l'irregolarità dell'impresa stessa. Un Durc richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso. I Durc rilasciati ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva e dell’aggiudicazione possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se sono ancora in corso di validità.Il Durc rilasciato ai fini dell’acquisizione in economia di beni e servizi con affidamento diretto, durante il periodo di validità trimestrale, può essere utilizzato nei confronti di più stazioni appaltanti, a condizione che l’oggetto della prestazione resa nei vari contratti sia il medesimo.

  • Cosa è necessario fare?

    Dal 2015 è operativa la nuova procedura di rilascio on-line del Durc, che permette di ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che, peraltro, avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet. Nel caso in cui vi fossero delle carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all'interessato le cause dell'irregolarità. Se le irregolarità verranno sanate entro 15 giorni, il sistema riconsidererà la domanda.

  • Quanto costa?

    Non sono previsti costi.

  • Quali sono i termini?

    Il DURC viene emesso nel momento in cui tutti gli enti hanno inserito nella procedura l’esito della propria verifica e, comunque, entro un massimo di 30 giorni dalla data di richiesta. Il DURC è rilasciato sulla base degli atti esistenti e rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari o quando richiesta verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti, la ditta deve provvedere a produrli entro 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso. La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.

  • Per quanto tempo è valido?

    IL DURC viene rilasciato dall'INPS, INAIL o Sportello Unico, tramite la procedura telematica ed il servizio DURC On Line.Validità: La validità del DURC è di 120 giorni mesi se rilasciato per la verifica della dichiarazione sostitutiva, la stipula del contratto, l'aggiudicazione, per i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori e per le fatture di servizi e forniture, per l'iscrizione all'albo fornitori, per l'attestazione SOA, per l'acquisizione in economia di beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto. Il DURC ha validità di un mese se rilasciato per benefici normativi e contributivi concessi da enti e Pubblica Amministrazione diversi da Inps e Inail, e per finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni pubbliche.

  • Può essere sostituito da un'autocertificazione?

    E' valida l'autocertificazione DURC soltanto per contratti di forniture o di acquisizione di servizi che abbiamo un importo netto inferiore a 20 mila euro.