Cassa Integrazione Guadagni - Edilizia

  • Che cos'è?

    E’ un trattamento di integrazione salariale erogata dall’Inps con la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.Le aziende interessate in questo caso sono quelle tenute all'applicazione del contratto collettivo del settore edile.

  • Chi lo può richiedere?

    Aziende edili ed affini che svolgono attività di:- costruzioni edili e costruzioni idrauliche;- movimenti di terra - cave di prestito - costruzioni stradali – ponti e viadotti;- costruzioni sotterranee;- costruzioni di linee e condotte;- esecuzione di segnaletica stradale; - escavazione e lavorazione materiale lapideo;- cooperative di lavoro o produzione che appartengono al settore edile e affini; - imprese che operano installazione di impianti, anche ferroviari, che effettuano prevalentemente messa in opera con lavori di sterro e reinterro o sbancamento e/o opere murarie.Possono beneficiarne:Operai, impiegati, quadri, soci di cooperative di produzione e lavoro, titolari di contratto di solidarietà (art.2 L.863/84), apprendisti confermati al termine del contratto anche durante i 12 mesi nei quali si applica la contribuzione ridotta, giovani assunti con diploma o attestato di qualifica professionale per i quali, per un periodo di 6 mesi, è applicabile la contribuzione ridotta nella misura degli apprendisti, lavoratori con contratto di inserimento, lavoratori con contratto a termine. Tutti questi lavoratori devono avere un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni presso l’unità produttiva, tranne che per eventi oggettivamente non evitabili (es. meteo). Sono invece esclusi: – i dirigenti;– i lavoratori a domicilio;– i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;– i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

  • Condizioni per l'ottenimento?

    Nei casi di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a: eventi temporanei e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori; situazioni temporanee di mercato; intemperie stagionali. Cause diverse da quelle meteorologiche: crisi di mercato; mancanza di lavoro; mancanza di commesse o di ordini; mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dei fornitori o da inerzia del datore di lavoro; interruzione di energia elettrica dovuta a fatto proprio dell’ente erogatore; incendio; eventi naturali diversi dalle intemperie; sciopero di un reparto per rivendicazioni proprie: non riguardanti la maestranza della quale lo sciopero stesso determina la sospensione o riduzione della attività; sciopero di altra azienda collegata alla attività produttiva della impresa richiedente.Le Sedi INPS, ai fini della qualificazione del cantiere come unità produttiva autonoma, dovranno verificare che il cantiere sia in esecuzione di un contratto di appalto e che i lavori abbiano una durata minima di sei mesi (Tracciato CSV).A partire dal 2017, è vietata l’autorizzazione della CIG a zero ore per tutto il periodo di integrazione del salario, ovvero non è possibile per un'azienda in cassa integrazione rimanere aperta senza lavoratori o che questi siano totalmente a carico dello Stato (Decreto Jobs Act 148/2015 CIG).

  • Modalità di richiesta?

    La domanda, che dovrà essere inviata in via telematica all'Inps territorialmente competente (per edilizia il riferimento territoriale è legato al luogo del contratto di appalto e i lavori devono avere una durata minima di sei mesi), dovrà essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione e non oltre 15 giorni dall'avvio della riduzione o sospensione dell'attività. In caso di presentazione oltre il termine dei 15 giorni verrà riconosciuto il periodo della settimana prima dalla presentazione della domanda. Per il periodo perso ai lavoratori l'azienda erogherà il valore della cassa integrazione.

  • Misura?

    Un'indennità pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali. La misura del trattamento è erogata nel limite di un massimale retributivo mensile rivalutabile annualmente dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (L. n. 427 del 13.8.80). Tale massimale dal 1.1.96 è applicabile anche ai trattamenti di CIGO fatta eccezione per il contratto di solidarietà e la CISOA. L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. La somma complessiva da erogare deve essere decurtata di un importo pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%).

  • Durata?

    Il trattamento è corrisposto al massimo per 13 settimane continuative, prorogabili in via eccezionale fino ad un massimo di dodici mesi (52 settimane). In caso di proroga nel settore edile deve essere esperita la consultazione sindacale di cui all’art. 5 della L. 164/75.