La fornitura di ausili, protesi e ortesi può essere richiesta al Sistema Sanitario Nazionale (ovvero all'Asl di riferimento) dalle seguenti categorie: -I minori di anni 18 che necessitano di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di una condizione di invalidità permanente; -Gli istanti in attesa di riconoscimento con menomazione che comporta la riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo (34%) accertata dalle commissioni Mediche preposte; -Gli invalidi civili, di guerra, per servizio, ciechi e sordomuti accertati dalle apposite Commissioni Mediche distrettuali; -I ricoverati in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, in attesa di accertamento, per i quali il medico responsabile di reparto o di U.O. certifichi la necessità e urgenza della protesi per attivare tempestivamente il programma riabilitativo; -Gli stranieri extracomunitari titolari della carta di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ed i minori iscritti nella carta soggiorno. Gli invalidi del lavoro devono rivolgere la domanda di fornitura all'INAIL.
L’erogazione a carico del Ssn delle prestazioni di assistenza protesica è subordinata, salvo i casi eventualmente individuati dalle regioni, al preliminare svolgimento delle seguenti attività: prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo.La fornitura, dell’ausilio, catalogato e codificati dal Ministero della Salute all’interno del Nomenclatore Tariffario, deve essere prescritta da un medico specialista, dipendente Asl o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità. L’autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell’ortesi o dell’ausilio prescritto è rilasciata dall’azienda Asl di residenza dell’assistito previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del Nomenclatore, nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo.Una volta ottenuta l’autorizzazione dell'Asl, l’azienda fornitrice del dispositivo prescritto (che deve essere iscritta agli appositi elenchi ministeriali) è tenuta a rispettare i tempi di consegna. Il fornitore dell'ausilio deve informare l'azienda Asl entro tre giorni lavorativi dalla consegna. Il collaudo dell’ausilio deve avvenire entro 20 giorni dalla consegna del prodotto.
La fornitura è a carico del Sistema Sanitario Nazionale.
L'Asl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque, in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio dell'Asl, trascorso tale termine, l’autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa.I tempi di consegna dipendono dall’urgenza della fornitura e da specifici accordi con le Regioni.
L'Asl non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi protesici definitivi in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo. I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell’assistito.