I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti sotto indicati del settore privato e ai lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate. Hanno diritto ai permessi lavorativi retribuiti, con diverse modalità e condizioni, la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore, o il parente o affine entro il secondo grado della persona con grave disabilità. I genitori si intendono anche adottivi o affidatari. Il diritto è esteso a parenti e affini fino al terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Le modalità di fruizione sono diverse a seconda che il disabile abbia età inferiore ai 3 anni; età compresa tra 3 e 8 anni; età superiore agli 8 anni.I genitori di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai 3 anni, possono fruire alternativamente di un prolungamento del congedo parentale, riposi giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro, tre giorni di permesso mensile, frazionabili in ore. I genitori di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra 3 e 8 anni possono fruire alternativamente di prolungamento del congedo parentale o tre giorni di permesso mensile, frazionabili in 18 ore. I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di tre giorni di permesso mensile, frazionabili in 18 ore.FONTE: http://www.inps.it
Requisiti: - essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps; - la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di handicap grave, riconosciuta e documentata dall’apposita commissione della ASL integrata da un medico dell’Inps; - non ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità. Tale certificazione avrà efficacia fino all'accertamento definitivo.
Nel caso sussistano tutti i requisiti, i permessi retribuiti si ottiengono dopo la presentazione di formale richiesta, completa di documentazioni e dichiarazioni, cui segue la conferma di relativa concessione.La domanda diviene una sorta di autocertificazione in cui si dichiarano le condizioni personali richieste: stato di handicap, parentela con la persona da assistere, dati anagrafici del lavoratore e della persona da assistere, i dati identificativi dell’azienda, il periodo per il quale si intende fruire del congedo, altre indicazioni, se richieste.Per i dipendenti pubblici, la domanda va presentata al dirigente responsabile indicato dall’ente, che valuta la correttezza delle informazioni allegate alla domanda. Per i lavoratori Inps, la domanda, da compilare tramite appositi moduli, va presentata in via telematica all’INPS che ne verifica la correttezza formale, e al datore di lavoro, che invece verifica la correttezza delle informazioni dei dati riportati. Per i lavoratori non INPS, che si sono affidati ad altri istituti previdenziali, la domanda va presentata sia a all’intituto di previdenza che al dirigente responsabile individuato dall’azienda in cui lavora chi ne fa richiesta. Eventuali dubbi dell’azienda circa la possibilità di accoglimento vanno tempestivamente comunicati dal datore di lavoro all’Inps o all'istituto prescelto, affinchè questo assuma le decisione finali.Sulla domanda dovrà essere indicato:- la modalità di fruizione dei permessi. Dovrà essere allegata:- la documentazione (anche in copia dichiarata autentica) relativa all’accertamento della gravità dell’handicap; - dichiarazione di responsabilità sul fatto che non sono intervenute nel frattempo variazioni nel riconoscimento della gravità dell’handicap; - provvedimento di affidamento (nel caso di figlio affidato).
Variabili.
La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla fine dell’anno solare. Non deve essere rinnovata annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e, entro 30 giorni dal cambiamento, il richiedente i permessi dovrà comunicare le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta.
Ai fini della concedibilità dei permessi il lavoratore, dovrà autocertificare nella domanda:- l'eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di handicap grave. Nel caso di rocovero, infatti, il lavoratore non ha diritto al permesso, a meno che il disabile non si deba recare fuori dalla struttura per visite o terapie;- la revisione del giudizio di gravità dell'handicap da parte della Commissione ASL;- le modifiche ai permessi richiesti;- la non fruizione di permessi, per lo stesso soggetto disabile grave, da parte di altri familiari.