Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà disabili gravi o con pluriamputazioni

  • Chi lo può richiedere?

    L’esenzione può essere richiesta da disabili gravi, ai sensi della L.104/92, art.3 comma 3 o con pluriamputazioni. Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) territorialmente competente.

  • Quali sono le condizioni per il rilascio?

    Le agevolazioni previste per il settore auto possono essere riferite,a seconda dei casi, oltre che agli autoveicoli (per la tabella, consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.it) anche ai seguenti veicoli: motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile, tutte con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico. Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile.Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata. L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

  • Cosa è necessario fare?

    Il disabile che ha diritto all'esenzione deve, per il primo anno, presentare la documentazione seguente. - Copia della carta di circolazione.- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono lo stato di handicap in condizioni di accertata gravità (L.104/92 art.3 comma 3) o il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).- Copia del documento d'identità del richiedente.- Fotocopia della patente di guida speciale. Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il conseguimento), non è necessario il possesso della patente di guida speciale.

  • Quanto costa?

    Non è prevista nessuna spesa.

  • Quali sono i tempi per il rilascio?

    Il rilascio è immediato.

  • Per quanto tempo è valido?

    L'esenzione potrà essere trasferita su altro veicolo, decorsi quattro anni dalla data dell'avvenuto riconoscimento del beneficio. Tuttavia l'esenzione può essere trasferita senza interruzioni su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile o del soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico, esclusivamente se per il veicolo precedentemente esentato sia stata presentata presso il Pubblico Registro Automobilistico formalità di demolizione, perdita di possesso o trasferimento di proprietà, entro il mese successivo dalla data di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato.