Richiesta di Protezione Internazionale per rifugiati e persone ammissibili alla protezione sussidiaria

  • Chi lo può richiedere?

    La richiesta di protezione internazionale, può essere presentata dal cittadino straniero presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera all’atto dell’ingresso nel Territorio nazionale o presso l’Ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.Dopo il fotosegnalamento, la Questura provvede ad inviare la domanda alla Commissione Territoriale competente, che rappresenta l'unico organo competente a decidere in ordine al riconoscimento dello status, e rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta asilo in attesa della definizione del procedimento.Per completare la richiesta è comunque necessario presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura una copia del passaporto, se posseduto ed ogni altra documentazione comprovante i motivi della richiesta.Il rilascio dei documenti citati è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.Fonte: https://www.poliziadistato.it

  • Quali sono le condizioni per il rilascio?

    Il richiedente deve possedere i requisiti previsti per le qualifiche di "rifugiato" e "persona ammissibile alla protezione sussidiaria": - rifugiato: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non può o non vuole farvi ritorno; - persona ammissibile alla protezione sussidiaria: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Sono esclusi dalla protezione gli stranieri già assistiti da un organo o da un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Le recenti novità normative sono intervenute con la soppressione della tipologia di soggiorno per “motivi umanitari” e con la contestuale introduzione di casi speciali di permesso di soggiorno che assicurano, comunque, forme particolari di protezione contro l’espulsione dal territorio nazionale, in situazione di carattere eccezionale in cui si trova uno straniero.Nel dettaglio, le novelle normative hanno introdotto nuove tipologie di permessi di soggiorno denominati per cure mediche, per calamità naturale nonché per atti di particolare valore civile.I nuovi testi normativi in parola modificando l’articolo 32, comma 3, d.lgs n. 25/2008, hanno altresì eliminato la possibilità, per le Commissioni territoriali competenti a decidere sulla richiesta di protezione internazionale, di valutare, al termine del medesimo procedimento, la sussistenza dei “gravi motivi di carattere umanitario”, facendo salva però la possibilità delle Commissioni territoriali di valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti del principio del non refoulement. In tali circostanze la Commissione Territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata annuale, che consente di svolgere attività lavorativa ma non è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Per espressa precisazione di legge, il titolo in parola non è rilasciabile qualora possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga, ed è rinnovabile solo previo parere delle competenti commissioni territoriali.

  • Cosa è necessario fare?

    Dopo il fotosegnalamento, la Questura provvede ad inviare la domanda alla Commissione Territoriale, che rappresenta l'unico organo competente a decidere in ordine al riconoscimento dello status, e rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta asilo in attesa della definizione del procedimento.Per completare la richiesta è comunque necessario presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura: - il modulo di richiesta, con le motivazioni per le quali si richiede asilo, redatto nella lingua conosciuta dallo straniero; - copia del passaporto, se posseduto; - ogni altra documentazione comprovante i motivi della richiesta. Al richiedente la protezione internazionale è rilasciato, dalle Questure, un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata, dalle Questure, contestualmente alla verbalizzazione della domanda, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno per asilo. Il permesso di soggiorno per asilo ha validità quinquennale ed è rinnovabile.Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità quinquennale, rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.Per consentire i viaggi al di fuori del Territorio nazionale, la competente Questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.Fonte: http://www.poliziadistato.it

  • Quali sono i tempi per il rilascio?

    I tempi di rilascio sono variabili.