Permesso di Soggiorno per Cittadini Extracomunitari per Lavoro Subordinato

  • Chi lo può richiedere?

    Può richiedere il Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato qualunque cittadino extracomunitario in possesso del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al datore di lavoro rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione.

  • Quali sono le condizioni per il rilascio?

    Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato (tra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro), deve essere sottoscritto entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia presso Sportello Unico per l'Immigrazione della Questura. Il contratto contiene la garanzia della disponibilità di un alloggio a norma, da parte del datore, e l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro, sempre da parte del datore. Lo straniero ha comunque l'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro otto giorni dall’ingresso in Italia.

  • Richiesta del DATORE DI LAVORO

    Per ottenere il nulla osta, chi intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro con uno straniero residente all'estero, deve presentare la richiesta online allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo in cui verrà svolta l’attività lavorativa., con i seguenti documenti:- modulo di richiesta nominativa con le generalità complete dello straniero;- le generalità del datore di lavoro, della ditta e i dati della sede lavorativa; - autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, se richiesta; - fotocopia del passaporto o altro documento di viaggio equivalente;- copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero;- la garanzia della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;- la proposta di stipula di un contratto di soggiorno;- impegno nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore in caso di rimpatrio.Una volta ottenuto il nulla osta, il datore lo comunica al lavoratore straniero che, entro sei mesi (durata del nulla osta), richiede il visto d’ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente.

  • Cosa è necessario fare?

    Per ottenere il rilascio del permesso, il cittadino deve presentare al questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare: il modulo di richiesta; il passaporto o altro documento equivalente in corso di validità con il relativo visto d'ingresso, più una fotocopia dello stesso documento; quattro foto formato tessera, identiche e recenti; una marca da bollo; copia del titolo con il quale lo straniero detiene l'alloggio; la fotocopia della ricevuta dell'avvenuta richiesta all'ufficio comunale competente del certificato attestante l'idoneità alloggiativa o la fotocopia della ricevuta dell'avvenuta richiesta all'Asl del certificato d'idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio stesso; le ricevute dei pagamenti eseguite con gli appositi bollettini premarcati. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero o il datore di lavoro, richiederà un appuntamento allo Sportello Unico per l'Immigrazione, per chiedere il permesso di soggiorno e sottoscrivere il contratto di soggiorno. Lì sottoscriverà la richiesta del permesso di soggiorno e riceverà il certificato di attribuzione del codice fiscale e la busta in cui inserire la richiesta. La richiesta deve essere poi presentata in busta aperta dall'interessato presso gli uffici postali abilitati insieme alle ricevute dei versamenti. Il richiedente all'ufficio postale sarà identificato con passaporto o documento equipollente e gli sarà consegnata la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata e potrà essere utilizzata per lavorare, iscriversi all'anagrafe e al Servizio Sanitario. Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user ID e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi a www.portaleimmigrazione.it. Il richiedente riceverà in seguito la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento con quattro fotografie e si farà prendere le impronte digitali. Il giorno del primo appuntamento gli sarà comunicato una seconda data in cui recarsi a ritirare il permesso di soggiorno (o il diniego).

  • Quanto costa?

    È necessaria una marca da bollo di euro 16,00. Raccomandata postale (kit) un bollettino di euro 30,00. Versamento di euro 70,46 (euro 40 più un bollettino di euro 30,46 ) per permesso da 3 mesi ad 1 anno; versamento di euro 80,46 (euro 50 più un bollettino di euro 30,46 ) per permessi da 1 anno a 2 anni. Permesso di soggiorno oltre 2 anni e dirigenti d’azienda: € 130,46 (euro 100 più un bollettino di euro 30,46 ).

  • Quali sono i tempi per il rilascio?

    I tempi per il rilascio, molto variabili, dipendono dalla situazione specifica del richiedente, dai rapporti con lo Stato di appartenenza del richiedente e dall'ufficio presso il quale lo si è richiesto. In attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro, all'interessato è rilasciata una ricevuta che sostituisce il documento e può svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad un'eventuale comunicazione, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio di tale permesso. La comunicazione deve essere notificata non solo all'interessato, ma anche al datore di lavoro. Il nulla osta viene rilasciato nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta.

  • Per quanto tempo è valido?

    Questo permesso ha una validità pari alla durata dell’offerta di lavoro, fino ad un massimo di due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato. Trascorso questo tempo è necessario rinnovare il permesso.