Possono richiedere l'Autenticazione di Firma tutti i cittadini maggiorenni in possesso di un documento d'identità valido.
L'ufficiale di anagrafe, salvo casi speciali previste dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il documento non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale. L'autenticazione può essere richiesta per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.); istanze da presentare a privati (è fatto divieto per quelle da presentare a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio); deleghe per la riscossione di benefici economici da parte di terze persone. Nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata. Non è ammessa l'autenticazione nel caso di documenti redatti solo in lingua straniera.
Per autenticare la firma solo se ancora prescritta occorre presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido. L'autenticazione della firma avviene davanti al segretario comunale o altro dipendente incaricato a ricevere la documentazione, che attesti che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive il documento.
Il rilascio dell'autenticazione è soggetta al pagamento di una marca da bollo di euro 16,00, salvo nei casi di esenzione previsti dalla legge, e dei diritti di segreteria del Comune.
Il rilascio è immediato.
Le firme apposte su atti, dichiarazioni e istanze hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.