La SCIA deve essere presentata allo sportello unico per l'edilizia in via telematica (o cartacea per quei comuni che non si sono ancora attrezzati di una piattaforma) dal proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. La SCIA deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali. Gli interventi, regolati per legge, riguarda i lavori edili che non rientrano né in edilizia libera né in quella soggetta a permesso di costruire. La richiesta avviene dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione asseverata da un tecnico abilitato.
La presentazione della Segnalazione è a carico del privato cittadino, il quale deve effettuare tutti gli accertamenti ed acquisire autonomamente la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento. L'esistenza di tali presupposti e di tali requisiti viene poi autocertificata all'atto della presentazione. La richiesta avviene dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione asseverata da un tecnico abilitato. In generale, è richiesta per gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; restauro e risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; ristrutturazione edilizia, che non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, La SCIA non è consentita per gli interventi soggetti a Permesso di Costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire.
È necessario presentare domanda in duplice copia su apposito modulo, compilato dal proprietario o avente titolo e asseverata da un tecnico abilitato e la fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Assieme occorre presentare gli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio in relazione al tipo di intervento e alla zona, sempre a firma di un tecnico abilitato. Dichiarazione dei dati dell'impresa esecutrice dei lavori. Autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio. Pareri delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria. È comunque necessario fare riferimento alla modulistica predisposta da ciascun Comune, che potrebbe richiedere di allegare altri pareri o solo parte dei documenti. Può essere presentata anche al portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it.
La Segnalazione Certificata d'Inizio d'Attività non richiede marca da bollo. È necessario il versamento del contributo di costruzione, dei diritti di segreteria, dell'eventuale cartella di corredo e quello per la visita tecnica, variabili a seconda del Comune in cui viene effettuata.
L'attività può essere iniziata il giorno di presentazione della segnalazione. L'amministrazione nei 30 giorni successivi ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli, e in caso di irregolarità, invita l'interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato. In caso l'interessato non vi provveda l'amministrazione può, con motivato provvedimento, vietare la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.
La segnalazione ha validità per la durata dell'intervento.