Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)

  • Che cos'è?

    Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS) è un ammortizzatore sociale, concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed erogato dall'INPS, avente la funzione di sostituire e/o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto di aziende in situazione di difficoltà produttiva o per consentire alle stesse di sostenere processi di riorganizzazione o qualora abbiano stipulato contratti di solidarietà .Fonte: https://www.inps.it

  • Chi lo può richiedere?

    Sono destinatari della CIGS i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti qualora dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione solo le integrazioni salariali straordinarie e limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che siano alle dipendenze di un’azienda destinataria della normativa CIGS e possiedano almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. La CIGS può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: riorganizzazione aziendale;crisi aziendale, esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa (dal 1° gennaio 2016); contratti di solidarietà.

  • Condizioni per l'ottenimento?

    La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti: industriali, comprese quelle edili e affini; artigiane, che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente; appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante e che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale; appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante per cui si è ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale; settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile; cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; vigilanza. Per altre categorie consultare il sito INPS.

  • Modalità di richiesta?

    La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata per via telematica all'Inps territorialmente competente entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento e deve essere corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.

  • Misura?

    Un'indennità pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore ed il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali. L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. La somma complessiva da erogare deve essere decurtata di un importo pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%)

  • Durata?

    In caso di riorganizzazione aziendale, per ciascuna unità produttiva la durata massima è pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. In caso di crisi aziendale, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione. In caso di stipula di contratti di solidarietà, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Sussiste inoltre un limite massimo complessivo (articolo 4, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148) in base al quale, per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.