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Conversione di Patente Estera

Chi lo può richiedere

Possono richiedere la conversione i titolari di una patente estera in corso di validità residenti in Italia, conseguita prima dell'acquisizione della residenza. Il richiedente deve avere i requisiti psicofisici e morali previsti dagli artt. 119 e 120 del CDS ed inoltre devono esistere i requisiti di reciprocità di trattamento tra Italia e Stato estero. La richiesta è necessaria per i titolari di una patente di guida non comunitaria alla scadenza di un anno dall'acquisizione della residenza. Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.

Condizioni per il rilascio

La Conversione della Patente Estera è possibile per i cittadini dei seguenti stati: Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria. La conversione è inoltre permessa al personale diplomatico e consolare per i seguenti stati: Canada , Cile, Stati Uniti e Zambia.

Cosa è necessario fare

E' necessario compilare il Modello TT 2112, presentando gli attestati di versamento al Ministero dei Trasporti, la patente posseduta e relativa fotocopia fronte-retro. Allegare alla domanda due foto, di cui un'autenticata in Comune, il codice fiscale e un certificato medico in bollo con fotografia (e relativa fotocopia) rilasciato da un medico abilitato, la cui data non sia anteriore a 6 mesi. Per la patente rilasciata da uno stato extracomunitario, è necessario anche presentare un documento in bollo con la traduzione dei dati della patente estera. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente. Questa certificazione deve essere convalidata dalla Prefettura. Il cittadino extracomunitario dovrà inoltre esibire il permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.

Quanto costa

E' previsto un bollettino di euro 09,00 sul c/c 9001 intestato al ministero dei Trasporti e un bollettino di euro 29,24 sul c/c 4028 intestato al ministero dei Trasporti

Tempi per il rilascio

I tempi per il rilascio non superano i tre mesi.

Validità

La validità è calcolata in base a quella della patente italiana.

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