Denuncia di Nascita
Chi lo può richiedere
La denuncia di nascita può essere effettuata per i genitori uniti in matrimonio da uno dei due o entrambi, un loro procuratore speciale, medico, ostetrica che hanno assistito al parto. Per i genitori non uniti in matrimonio, la denuncia può essere effettuata dalla sola madre che intende riconoscere il figlio, dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio.
Condizioni per il rilascio
La denuncia deve essere fatta entro 10 giorni dalla nascita, se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita o di residenza. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Oppure la denuncia può essere fatta entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale dove è avvenuta. In questo caso i dati vengono trasmessi automaticamente allo stato civile del comune ove si vuole iscrivere il figlio.
Cosa è necessario fare
E' necessario presentare: attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto, ovvero constatazione di avvenuto parto; documento valido d'identità personale del dichiarante. Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida ed aggiornata di entrambi. Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.
Quanto costa
La denuncia è gratuita.
Tempi per il rilascio
La denuncia è immediata.
Validita'
La validità è illimitata.