Dichiarazione di Disponibilità all'Adozione Nazionale

  • Chi lo può richiedere?

    L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare.La Dichiarazione di disponibilità è la prima tappa da percorrere nel caso la coppia coniugata intenda adottare un minore. FONTE: http://www.commissioneadozioni.it

  • Quali sono le condizioni per il rilascio?

    I richiedenti devono: essere uniti da matrimonio ovvero essere conviventi in modo stabile e continuato da almeno tre anni. Per le coppie di fatto che decidono di sposarsi, gli anni di convivenza varranno come anni di matrimonio. Chi ha più di tre anni di convivenza potrà adottare una bambina o un bambino subito dopo il matrimonio, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità di tale convivenza. Occorre non essere separati neppure di fatto; non aver subito condanne penali; dimostrare di essere idonei all'educazione, all'istruzione e al mantenimento del minore che si intende adottare. Possono essere presentate anche più domande successive a più Tribunali per i minorenni, purché se ne dia comunicazione. La differenza massima di entrambi i richiedenti con il figlio da adottare deve essere di 45 anni, e minima di 18. I requisiti saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale.

  • Cosa è necessario fare?

    La domanda deve essere presentata in carta libera al Tribunale per i Minorenni competente per il territorio di residenza allegando: Certificato di nascita dei richiedenti; Stato di famiglia; Certificato rilasciato dal medico curante; Certificati economici: mod.101 o mod.740 oppure busta paga; Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti; Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto. Infine è necessaria la Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario. Qualora i genitori dei richiedenti fossero deceduti, sarà necessario presentare il Certificato di morte dei genitori dei richiedenti. Alcune regioni hanno disposto corsi propedeutici e obbligatori per la presentazione della domanda di adozione, organizzati presso le Asl.Si segnala che l'elenco dei certificati e la procedura possono subire variazioni a seconda del Tribunale dei Minori competente di zona.

  • Quanto costa?

    La Dichiarazione di Disponibilità all'Adozione non comporta spese, se non quelle necessarie alla produzione dei singoli certificati.

  • Quali sono i tempi per il rilascio?

    I tempi variano da Tribunale a Tribunale e sono proporzionati alla tipologia e alla complessità del singolo caso. In generale entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il Tribunale dei Minori trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante all'Équipe adozioni competente, che entro 4 mesi espleta l'indagine di coppia.

  • Per quanto tempo è valido?

    La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale ha validità di 3 anni dalla data di presentazione. I documenti richiesti devono essere presentati unitamente alla domanda e non devono presentare data anteriore ai 6 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, salvo quelli di validità illimitata (Art. 2 della legge n. 127/97).

  • Può essere sostituito da un'autocertificazione?

    Per i documenti richiesti non sono ammesse autocertificazioni.