Indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI

  • Che cos'è?

    Sono prestazioni economiche istituite dal 1° gennaio 2013 e che hanno sostituito l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali (ASpI) e con requisiti ridotti (Mini-ASpI) . E’ una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione prima del 1 maggio 2015. Dal 1 maggio 2015 sono state sostituite dalla NASPI. Compatibile con il Reddito di Cittadinanza.FONTE: http://www.inps.it

  • Chi lo può richiedere?

    La possono richiedere i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi: gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni. Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

  • Condizioni per l'ottenimento?

    Spetta in presenza dei seguenti requisiti:- stato di disoccupazione involontario: l’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;- assicurazione:ASpI: almeno due anni di assicurazione: devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato;Mini-ASpI: non è più richiesto il requisito dell'anzianità assicurativa.- requisito contributivo:ASpI: almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata.Mini-ASpI: almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

  • Modalità di richiesta?

    La domanda deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;- Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;- Patronati/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

  • Misura?

    La misura della prestazione è pari:- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT . L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.- al 75% dell’importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e una cifra fissata annualmente, se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.All’indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di CIGS.

  • Durata?

    ASpI per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2016:- 12 mesi, per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi;- 18 mesi, per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti eventuali periodi di indennità negli ultimi 18 mesiMini-ASpI: spetta un’indennità mensile. Viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.