Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti

  • Chi lo può richiedere?

    Possono usufruire delle agevolazioni per il settore auto riservate ai disabili, nelle categorie individuate per legge, i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, i disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio delle persone disabili.Le agevolazioni riguardano: le autovetture, gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, gli autoveicoli specifici, le motocarrozzette (esclusi i non vedenti e i sordi), i motoveicoli per trasporto promiscuo (esclusi i non vedenti e i sordi), i motoveicoli per trasporti specifici (esclusi i non vedenti e i sordi). L’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) territorialmente competente.FONTE: http://www.agenziaentrate.gov.it

  • Quali sono le condizioni per il rilascio?

    Le agevolazioni previste per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, oltre che agli autoveicoli (per la tabella, consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.it) anche ai seguenti veicoli:motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo,o per trasporto specifico del disabile, tutte con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel. Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da gravelimitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se rasportato) è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione. Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile.Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata. L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

  • Cosa è necessario fare?

    La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da: - Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell'art.119 del Codice della Strada.- Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili).- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:a) lo stato di handicap o di invalidità,b) l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

  • Quanto costa?

    Non sono previste spese per il rilascio.

  • Quali sono i tempi per il rilascio?

    Il rilascio è immediato.

  • Per quanto tempo è valido?

    L'esenzione potrà essere trasferita su altro veicolo, decorsi quattro anni dalla data dell'avvenuto riconoscimento del beneficio.Tuttavia l'esenzione può essere trasferita senza interruzioni su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile o del soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico, esclusivamente se per il veicolo precedentemente esentato sia stata presentata presso il Pubblico Registro Automobilistico formalità di demolizione, perdita di possesso o trasferimento di proprietà, entro il mese successivo dalla data di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato.