Aliquota IVA agevolata al 4% per l'acquisto di veicoli destinati ai disabili

  • Chi lo può richiedere?

    Possono usufruire delle agevolazioni per il settore auto riservate ai disabili, nelle categorie individuate per legge, i non vedenti e i sordi, i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, i disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio delle persone disabili.Le agevolazioni riguardano: le autovetture, gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, gli autoveicoli specifici, le motocarrozzette (esclusi i non vedenti e i sordi), i motoveicoli per trasporto promiscuo (esclusi i non vedenti e i sordi), i motoveicoli per trasporti specifici (esclusi i non vedenti e i sordi). Nel caso di minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità che è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà usufruire dell'aliquota Iva ridotta per l’acquisto del veicolo anche senza l'adattamento dello stesso. FONTE: http://www.agenziaentrate.gov.it

  • Quali sono le condizioni per il rilascio?

    L’acquisto deve avere ad oggetto veicoli – nuovi o usati, compreso l’acquisto contestuale di optional - con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel. Le prestazioni per l’adattamento di veicoli già posseduti dal disabile sono soggette, ai fini Iva, all’aliquota agevolata del 4%, così come le cessioni di pezzi, parti staccate ed accessori montati sui veicoli destinati ai portatori di handicap. L’agevolazione si applica esclusivamente alle cessioni di quei beni che possono essere utilizzati solo come pezzi, parti staccate ed accessori propri delle particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile e, quindi, non per i pezzi di ricambio riguardanti strettamente il veicolo. La norma non si applica nel caso di cessioni motivate dalla necessità di acquistare un nuovo veicolo, su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti, per mutate condizioni dell’handicap. In questo particolare caso l’acquisto di un nuovo veicolo potrà avvenire anche prima del decorso dei quattro anni. Sono esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificatamente destinati al trasporto dei disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

  • Cosa è necessario fare?

    Il disabile, o il familiare che lo ha a carico, deve rivolgersi direttamente al rivenditore esibendo la documentazione da cui si deduce il diritto all’agevolazione, che deve essere poi richiesta dall'impresa che vende il veicolo. I rivenditori, dopo aver emesso fattura, invieranno una comunicazione, con i dati relativi alla vendita, all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione della residenza dell’acquirente del veicolo. La documentazione è la seguente.Copia della certificazione medica attestante sia lo stato di handicap o di invalidità sia il tipo di patologia da cui è affetto il disabile, ovvero: -Per i disabili ciechi o sordi l’invalidità/handicap può essere certificata anche con verbali di altre Commissioni mediche pubbliche (per lavoro, di guerra, ecc.) diverse dalla Commissione ASL prevista dalla L. 104/1992. - Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie è necessario che nella certificazione sia espressamente indicata la natura motoria della disabilità. - Per i disabili psichici o mentali è necessario che nella certificazione sia riconosciuta la situazione di accertata gravità tale da aver determinato il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento. L’invalidità deve essere certificata da una Commissione medica pubblica.- Per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati è necessario che nella certificazione sia riconosciuta la situazione di accertata gravità. Le menomazioni devono avere carattere permanente. - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.•Copia della carta di circolazione del veicolo. Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie è necessario che risultino gli adattamenti necessari al trasporto o, per i titolari di patente, i dispositivi di guida applicati al veicolo. Per i veicoli dotati di solo cambio automatico occorre presentare anche copia della prescrizione della Commissione Medica Locale. • Copia del codice fiscale del disabile o, qualora ricorra il caso, del familiare che ha fiscalmente a carico il disabile.• Copia della prescrizione della Commissione Medica Locale, nel caso di veicoli dotati di solo cambio automatico.• Copia del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, nel caso di disabilità psichica o mentale.•Copia del documento di identità in corso di validità della persona che presenta l’istanza. Quando viene presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è comunque sempre necessaria la copia del documento di identità del sottoscrittore.• Copia del certificato di cancellazione del veicolo rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico, nel caso in cui entro il quadriennio si sia già beneficiato dell’agevolazione per un altro veicolo.• Copia della patente di guida speciale (conseguita anche entro un anno dall’acquisto) o copia del foglio rosa “speciale” da cui risulta la prescrizione di guida con adattamenti, nel caso di veicolo adattato nei comandi di guida in funzione della disabilità motoria. Si prescinde dal possesso della patente speciale solo nel caso in cui il disabile non sia in condizioni di conseguirla perché minore o impedito dalla stessa disabilità.• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo, nel caso di veicolo non intestato al disabile.Per le prestazioni per l’adattamento di veicoli e per le cessioni di pezzi, parti staccate ed accessori montati sui veicoli destinati ai portatori di handicap occorre integrare la documentazione sopra elencata con un'autodichiarazione in cui l’acquirente specifica che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e, se ricorre il caso, che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente.

  • Quanto costa?

    Gratuita

  • Quali sono i tempi per il rilascio?

    Il rilascio è immediato.

  • Per quanto tempo è valido?

    Il beneficio si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nell’arco di un periodo di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. È possibile, entro il quadriennio, ottenere nuovamente l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, per il quale si è già beneficiato dell’agevolazione, viene cancellato per demolizione dal Pubblico Registro Automobilistico.Per approfondimenti si rimanda alla consultazione dei siti: www.aci.it e www.agenziaentrate.it.