Richiesta di Nulla Osta al Ricongiungimento Familiare

  • Chi lo può richiedere?

    Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare domanda per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza di questi requisiti.Da agosto 2017 la procedura di richiesta è diventata completamente digitale: la documentazione allegata alla domanda inviata allo Sportello Unico per l'Immigrazione, presso la Prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente, dovrà essere inviata collegandosi al link http://nuollaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.

  • Quali sono le condizioni per il rilascio?

    Il familiare deve appartenere ad una delle seguenti categorie:- coniuge maggiorenne non legalmente separato;- figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I Minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, o genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.Il figlio minore dello straniero che soggiorna in Italia regolarmente, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al 14° anno di età. Al compimento dei 14 anni, al minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, oppure una carta di soggiorno. È inoltre consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento e l’ingresso degli ascendenti diretti di primo grado di minore non accompagnato, titolare dello status di rifugiato.Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

  • Cosa è necessario fare?

    È necessario presentare la scansione di: - Copia del permesso, della carta di soggiorno o la ricevuta della richiesta per il rinnovo. La durata complessiva del permesso di soggiorno deve essere di almeno un anno;- Documento d’identità del richiedente più fotocopia dello stesso (passaporto);- Fotocopia documenti per familiari da ricongiungere (prima pagina del passaporto, quella con la foto del cittadino straniero extracomunitario che arriverà in Italia);- Certificato di stato di famiglia e residenza (o autocertificazione); - Dichiarazione di mantenimento. Per la richiesta di ricongiungimento nei confronti dei genitori ultrasessantacinquenni, è necessaria l’assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi sul territorio o l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o la dichiarazione di impegno a sottoscrivere tale assicurazione.- Documenti per il reddito in duplice copia, a seconda della tipologia di contratto (dipendente, collaboratore domestico, cooperativa, lavoratore autonomo). Il reddito non deve essere inferiore all’importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il reddito si tiene di conto anche di quello dei familiari conviventi, opportunamente documentato. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito.- Documenti riguardanti l’alloggio (copia del contratto, idoneità alloggiativa, consenso all’alloggio e dichiarazione di ospitalità) I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito.Per essere presentata, la domanda va compilata per via telematica, è quindi necessario rivolgersi ad un’agenzia specializzata, allo sportello dedicato del Comune o al Patronato che eroga questo servizio gratuitamente.Una volta verificata la veridicità delle informazioni, l'interessato verrà convocato presso lo Sportello Unico per la consegna degli originali dei documenti.

  • Quanto costa?

    Una marca da bollo da € 16,00.

  • Quali sono i tempi per il rilascio?

    Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

  • Per quanto tempo è valido?

    Il nulla osta ha una validità di sei mesi.